Art. 7.
(Sostegno alla distribuzione di film di interesse culturale nazionale).

      1. A valere sulle risorse del FUS di cui all'articolo 23, sono concessi alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 5, comma 9, i contributi indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo, finalizzati alla distribuzione dei film che hanno fruito dei finanziamenti di cui all'articolo 19.
      2. Alle imprese di distribuzione sono concessi contributi per la distribuzione in Italia di film riconosciuti di interesse culturale nazionale. Tali contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati sul territorio nazionale dai film riconosciuti di interesse culturale nazionale, distribuiti dalla medesima impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione.
      3. Alle imprese di distribuzione sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale nazionale. Tali contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati all'estero dai film riconosciuti di interesse culturale nazionale, distribuiti dall'impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione, nonché in relazione alla capacità

 

Pag. 13

della medesima impresa di concludere accordi di codistribuzione, secondo gli indicatori stabiliti dal CNC.